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Ricerche sui brevetti italiani: ecco il decreto Stampa E-mail

Sul sito dell'UIBM è stato pubblicato il Decreto del 18 giugno 2008 che attua la procedura di ricerca a cui saranno soggette le domande di brevetto italiane depositate a partire dal 1° luglio 2008, accompagnato da una circolare a firma del Direttore Generale dell'Ufficio, Dr.ssa Agrò.

Il testo prevede molte precisazioni sulla modalità con cui si svolgerà questa procedura, novità assoluta nel panorama brevettuale italiano. Ecco di seguito le indicazioni più salienti:

  • la ricerca verrà effettuata solo per le domande per cui non è rivendicata una priorità (quindi solo per le "prime" domande);
  • al deposito, oltre alla tassa di deposito, sarà dovuta la tassa di ricerca (€ 200,00) e la tassa di rivendicazione (€ 45,00 per ciascuna rivendicazione oltre la decima) - le Università e gli enti pubblici con finalità di ricerca sono esentati da queste tasse;
  • se il richiedente depositerà la traduzione delle rivendicazioni in inglese, la tassa di ricerca non sarà dovuta:
  • in caso di mancato pagamento della tassa di ricerca, ciò verrà inteso come proposito del richiedente di depositare detta traduzione entro due mesi dal deposito;
  • descrizione, rivendicazioni, traduzione delle rivendicazioni, riassunto e disegni dovranno essere depositati, in caso di deposito telematico, in files separati, oppure in fascicoli separati;
  •  il testo della domanda verrà trasmesso all'Ufficio Europeo Brevetti (EPO) entro 5 mesi dal deposito della domanda, inteso ovviamente che la domanda sia in regola con i requisiti di ricevibilità;
  • l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha facoltà di non inviare all'EPO quelle domande per le quali risulti assolutamente evidente l'assenza dei requisiti di validità, in base alle stesse dichiarazioni o allegazioni del richiedente o alla stregua del notorio;
  • In questo caso, l'UIBM concede al richiedente un termine per eventuali osservazioni e poi, se queste ultime non sono soddisfacenti, procede con il rifiuto della domanda;
  • il contenuto della domanda deve essere conforme allo standard definito dalla Convenzione sul Brevetto Europeo (ciò vale anche per le liste di sequenze) e deve essere stampata in modo tale da poter essere soggetta ad un procedimento di riconoscimento elettronico del testo;
  • l'EPO redige un rapporto di ricerca in conformità con la Convenzione sul Brevetto Europeo ed un'opinione di brevettabilità in conformità con il Trattato Internazionale di Cooperazione Brevettuale (PCT), l'opinione ha però un valore puramente informativo;
  • se l'EPO ritiene che la domanda rivendichi più invenzioni, svolge la ricerca solo sulla prima in ordine di presentazione, non sono previste ricerche supplementari;
  • l'UIBM si impegna a trasmettere senza ritardo il rapporto di ricerca e l'opinione al richiedente, appena li riceve dall'EPO;
  • da parte sua, l'EPO deve completare la ricerca entro nove mesi dalla data di deposito;
  • entro il termine di 18 mesi dal deposito della domanda, il richiedente ha la facoltà di modificare la domanda, di depositare argomenti a supporto della brevettabilità dell'invenzione, di depositare domande divisionali - dopodiché l'UIBM mette a disposizione del puvbblico la domanda, il rapporto, l'opinione e le eventuali modifiche ed argomenti;
  • in seguito, l'UIBM dà il via all'esame sostanziale della domanda ed eventualmente invia un rilievo con un termine per eventuali osservazioni;
  • in caso di rifiuto della domanda, questo è appellabile dinnanzi alla Commissione dei Ricorsi;
  • l'esaminatore, nello svolgere la procedura di esame, si atterrà a linee guida che verranno prossimamente messe a punto e fornite al pubblico.
Nella circolare disponibile sul sito dell'UIBM si consiglia i richiedenti di indicare la classificazione internazionale in cui l'invenzione dovrebbe essere inquadrata, per facilitare il lavoro dell'UIBM. Tuttavia, tale indicazione non è obbligatoria.