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Ricerche di merito sui brevetti italiani, ci siamo quasi Stampa E-mail

Il recente Convegno organizzato dall'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale non ha dissipato tutti i dubbi di carattere procedurale che affliggono quella che potrebbe essere definita come la più grossa novità nel campo dei brevetti italiani dall'adesione alla Convenzione sul Brevetto Europeo ad oggi.

Comunque, è stato confermato che le domande di brevetto italiano depositate a partire dal 1° luglio saranno soggette ad una ricerca a cura dell'Ufficio Europeo Brevetti. Sono stati confermati gli importi delle tasse: € 45,00 per ciascuna rivendicazione oltre alla decima e € 200,00, come tassa di ricerca, per l'esecuzione della traduzione automatica (via software) delle rivendicazioni, con l'esenzione per quest'ultima tassa in caso di presentazione della traduzione in inglese delle stesse. Questa traduzione può essere fornita anche successivamente al deposito, purché entro due mesi.

Da entrambe queste nuove tasse sono esentate le Università e gli Enti pubblici con finalità di ricerca, come si evince dall'art. 2 del decreto che ha reintrodotto nel 2007 i diritti e dalla tabella annessa al decreto, dove le tasse di ricerca e la tassa relativa alle rivendicazioni sono elencate nell'ambito dei "diritti di deposito".

L'UIBM ha tempo cinque mesi per trasmettere all'EPO la domanda e le rivendicazioni tradotte, dopo aver svolto, in via preliminare, un esame "filtro", per evitare che siano inviate quelle domande relative ad argomenti che non possono essere oggetto di ricerca, per lo meno per motivi "evidenti".

Non sono state ancora completamente chiarite tutte le nuove procedure, ad esempio cosa accade in caso di rifiuto preliminare o se l'EPO rileva nella domanda più invenzioni. Inoltre, siccome l'UIBM dovrà comunicare all'EPO anche la classificazione internazionale, per ridurre la tempistica viene consigliato ai titolari delle domande ed ai loro consulenti di indicare, all'atto deposito della domanda, la classificazione più adatta. Questa novità comunque comporterà maggiori difficoltà e costi, e non sarà certo alla portata di chi non si vuole servire di un mandatario abilitato.

Inoltre, non è chiaro il modo in cui il rapporto di ricerca verrà trasmesso al titolare, e che cosa accadrà dopo: in teoria l'UIBM potrà iniziare, sulla base dei documenti indicati nella ricerca, un vero e proprio esame di merito, come del resto è esplicitamente indicato come obbligo per l'UIBM all'art. 170 del Codice sulla Proprietà Industriale.