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Novità sulla tutela delle innovazioni nel DL collegato alla Finanziaria Stampa E-mail

Il disegno di Legge collegato alla prossima Legge Finanziaria che prossimamente inizierà il suo iter parlamentare contiene molte novità riguardanti la tutela delle innovazioni.

Tra le varie novità, sono state inasprite tutte le pene che, nel Codice Penale, sono legate a qualsiasi tipo di contraffazione e verrà introdotto l'Alto Commissariato per la Lotta alla Contraffazione (già previsto dal Codice sulla Proprietà Industriale, ancora privo di Regolamento di Attuazione), che avrà il compito di monitorare l'efficacia della tutela offerta dagli strumenti legislativi in vigore. Verrà inoltre rafforzata la tutela riservata ai marchi non registrati.

Il Governo si propone poi di varare, grazie ad una apposita legge delega, vari emendamenti al Codice sulla Proprietà Industriale e, tra le varie novità in discussione, ci sarà la revisione dell'Art. 65 che prevede che la titolarità delle invenzioni nate in ambito universitario possa andare ai Ricercatori, come voluto a suo tempo dal Ministro Moratti nel secondo Governo Berlusconi.

Si spera che in quest'ambito si trovi il modo di deliberare finalmente il Regolamento di Attuazione sul Codice della Proprietà Industriale che dovrebbe ibntrodurre, la le altre cose, anche l'opposizione sulle registrazioni di marchi d'impresa in Italia. 

Codice Penale

Articolo 473. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di brevetti, modelli e disegni). Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000. Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli, ovvero, senza essere concorso nella usurpazione, ne fa altrimenti uso. Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione o di brevettazione, sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali rispettivamente applicabili.

Articolo 474. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi o usurpativi). Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti previsti dall’articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi od altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati ovvero prodotti industriali realizzati usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000. Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, usurpazione o introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 3.000, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui al comma precedente. Si applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 473 del codice penale.

Articolo 474 - bis (Aggravante specifica - nuovo) La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dell’articolo 474, primo comma, del codice penale sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dai casi di cui all’articolo 416, attraverso l’allestimento di mezzi nonché di attività continuative ed organizzate

Articolo 474-ter. (Confisca - nuovo). Nei casi di cui agli articoli 473, primo e secondo comma, e 474, primo comma, del codice penale, è sempre ordinata la confisca delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto, a chiunque appartenenti. Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato appartenenti a persona estranea, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

Art. 517 – ter (Contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari - nuova). - Chiunque contraffà indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate ai sensi di leggi speciali, regolamenti comunitari e convenzioni internazionali è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte nel territorio fine di trarne profitto dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 517 bis" del codice penale. (Disposizioni in materia di distruzione di beni contraffatti)

All’articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "3. Fuori dai casi previsti dal comma che precede, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli artt. 473 e 474, qualora l’entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia"

All’articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Il pubblico ministero, quando sia stato eseguito l’incidente probatorio ai sensi dell'articolo 392, terzo comma, del codice di procedura penale, provvede immediatamente alla distruzione della merce contraffatta sottoposta a sequestro, ferma restando la conservazione dei campioni sottoposti a perizia. Se la conservazione dei beni in sequestro sia assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, dispone in tal senso con provvedimento motivato. Nelle indagini per i reati di cui all’articolo 473, 474 e 517 – ter del codice penale, l'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di misure cautelari, personali e reali quando sia necessario per acquisire maggiori elementi probatori ovvero per l'individuazione dei responsabili. L’autorità giudiziaria impartisce agli organi di polizia le disposizioni per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa. Nei casi di urgenza, le disposizioni possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento dovrà essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Codice della Proprietà Industriale

All'articolo 22 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 3: "3. L’uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all’uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà conseguita e comunque nei limiti di cui all'art. 20, comma 1°, lettere b e c del presente codice. Fatta salva l’applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l’assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali.

All’articolo 47 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 4: "4. Per i brevetti di invenzione e modelli di utilità il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto ad una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

L’articolo 120, comma 1 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è modificato nel modo seguente: "1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l'Autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio e la residenza delle parti. Se l'azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il Giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l'udienza in cui il processo deve proseguire.

L’articolo 134 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è sostituito dal seguente: "1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dall'articolo 16 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come integrato dall'articolo 120, tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, quivi comprese le materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99 e quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria con materie di competenza delle sezioni specializzate. Rientrano nella competenza delle sezioni specializzate anche le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario.

All’articolo 239 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell’articolo 2, comma 1, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli, che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L’attività in tal caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda.

All’art. 245 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 6: "6. Le controversie in grado d’appello nelle materie di cui all’articolo 134 iniziate dopo l’entrata in vigore del codice restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all’articolo 134, comma 3, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati e si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di esse una pronuncia sulla competenza. La disposizione di cui all’art. 120, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all’art. 134, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell’ambito di essi una pronuncia sulla competenza."

Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre 2008, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, disposizioni correttive o integrative del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n. 30 recante Codice della proprietà industriale, attenendosi, altresì, ai seguenti criteri: 1) correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice; 2) rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, anche sul piano processuale, inserendo anche una norma espressa relativa ai presupposti per la protezione dei segni distintivi non registrati ed alla disciplina ad essi applicabile; 3) armonizzare la normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; 4) introdurre strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi; 5) prevedere che in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca l’università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sulla invenzione.

Alto Commissario per la lotta alla contraffazione

L'articolo 145 del Codice di proprietà industriale è sostituito dal seguente:

L’Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, istituito dall'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è l’autorità nazionale di riferimento in materia di tutela della proprietà industriale ed intellettuale.

All’Alto Commissario sono attribuite le seguenti funzioni: a) raccolta dati e monitoraggio delle violazioni dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché monitoraggio ed indirizzo delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno; b) svolgimento di indagini conoscitive di iniziativa propria e per fatti segnalati in materia di violazioni della proprietà industriale ed intellettuale; c) studio ed elaborazione delle iniziative e delle misure, anche normative, dirette a contrastare la contraffazione; d) informazione e sensibilizzazione delle imprese e dei consumatori sul valore e sulla tutela della proprietà intellettuale e industriale; e) assistenza alle imprese vittime della contraffazione; f) redazione e presentazione al Parlamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati di una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

Nell’esercizio delle funzioni affidategli l’Alto Commissario opera coinvolgendo le categorie economiche e sociali interessate, nonché in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate nella tutela della proprietà intellettuale e industriale.

L’Alto Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico e si avvale di due Vice Alto Commissari, nominati dal Ministro dello sviluppo economico su sua proposta. L’Alto Commissario ed i Vice Alto Commissari durano in carica cinque anni a partire dall’inizio dell’esercizio delle funzioni. I loro compensi sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Non possono in ogni caso essere superiori alla misura prevista dall’articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L’Alto Commissario si avvale di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. l, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di trenta unità, di cui al massimo tre dirigenti, incaricati secondo le procedure di cui all'articolo 19 del medesimo decreto. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997. L'Alto Commissario si avvale inoltre di un contingente di personale messo a disposizione dalle Forze di polizia e dall’Agenzia delle Dogane sulla base di specifiche convenzioni.

L’Alto Commissario provvede all’autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti dall’articolo 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005 e dall'articolo 4-bis del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei Conti. L’Alto Commissario definisce con proprio regolamento l’organizzazione ed il funzionamento interni, nonché la relativa disciplina contabile.

L’Alto Commissario si avvale di un comitato tecnico composto da non più di dieci unità. I componenti sono nominati dall' Alto Commissario tra esperti di comprovata qualificazione in materia. L’incarico è gratuito e dura cinque anni.